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PRONTO SOCCORSO
NORMATIVA IN PRONTO SOCCORSO AZIENDALE
In data 30 Aprile 2008 sulla Gazzetta Ufficial n°101 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008 che regola le disposizioni sul pronto soccorso aziendale.
Art. 45 – pronto soccorso: il datore di lavoro, tenendo conto della natura delle attività e delle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003 n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato , le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente , acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003 n. 388 e successive modificazioni.
Nel. Art. 45 il comma 2 del suddetto Decreto ribadisce la validità del Decreto Ministeriale n. 388 del 2003 in materia di pronto soccorso.
L’Art. 1 del D.M. 388/03 classifica le aziende in tre gruppi sulla base della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio:
- il gruppo A comprende i seguenti tre sottogruppi:
– le aziende o unità produttive con attività industriali, che siano soggette all’obbligo di notifica o di dichiarazione, quali le centrali termoelettriche, i laboratori nucleari, aziende estrattive o che comunque operino in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni senza distinzione sul numero dei dipendenti;
– le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro;
– le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura. - il gruppo B comprende:
– le aziende con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A. - il gruppo C comprende:
– le aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A;
– le aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva.
Risulta ovvia da questa classificazione la necessità da parte di alcune aziende di consultare il medico competente affinché possano individuare il gruppo di appartenenza.
Nel Art. 2 si delinea ulteriormente l’organizzazione interna del pronto soccorso che prevede la seguente distinzione:
- Nelle aziende o unità produttive appartenenti o riconducibili al gruppo a e B il datore di lavoro dovrà garantire: una cassetta di pronto soccorso in ciascun luogo di lavoro adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile e individuabile con segnaletica appropriata che contenga almeno il seguente materiale (rif. elenco indicato dall’allegato 1 alla leg. cit.):
5 paia di guanti sterili monouso
1 visiera paraschizzi
1 litro di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio
3 fla oni da 500 ml di soluzione fisiologi a (sodio cloruro – 0,9%)
10 compresse di garza sterile 10X10 cm in buste singole
2 compresse di garza sterile 18×40 cm in buste singole
2 teli monouso
2 pinzette da medicazione sterili monouso
1 confezione di rete elastica di misura media
1 confezione di cotone idrofil
2 confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso
2 rotoli di cerotto alto cm 2,5
1 paio di forbici
3 lacci emostatici
2 confezioni di ghiaccio pronto uso
2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitar
1 termometro
1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa - Nelle aziende o unità produttive appartenenti o riconducibili al gruppo c e nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva il datore di lavoro dovrà garantire: una cassetta di pronto soccorso in ciascun luogo di lavoro adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile e individuabile con segnaletica appropriata che contenga almeno il seguente materiale (rif. elenco indicato nell’allegato 2 alla leg. cit.):
2 paia di guanti sterili monouso
125 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio
250 ml di soluzione fisiologi a (sodio cloruro 0,9%)
3 compresse di garza sterile 10×10 cm in buste singole
1 compressa di garza sterile 18×40 cm in buste singole
1 pinzetta da medicazione sterile monouso
1 confezione di cotone idrofil
1 confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso
1 rotolo di cerotto alto cm 2,5
1 rotolo di benda orlata alta cm 10
1 paio di forbici
1 laccio emostatico
1 confezione di ghiaccio pronto uso
1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa
del servizio di emergenza.
Il contenuto succitato di entrambe le cassette di pronto soccorso va integrato per tutti i gruppi di aziende sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro su indicazione del medico competente e per le aziende del gruppo A e B su ulteriore indicazione del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale.